diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 10301 del 05/05/2009 (Rv. 608097 - 01)

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA - IN GENERE | Obbligo risarcitorio - Sussistenza anche nel caso di sinistri causati dolosamente da veicoli non identificati - Mancanza di urto materiale tra i veicoli coinvolti - Rilevanza - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2009-05-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/608097-01

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA - IN GENERE

L'istituto del Fondo di garanzia per le vittime della strada, previsto dall'art. 19 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e la relativa disciplina di risarcimento di cui all'art. 21 della medesima legge, pur essendo dettati da motivi di solidarietà, si ispirano ai principi fondamentali della responsabilità aquiliana, sicchè l'obbligazione che scaturisce a carico del Fondo nel caso di illecito imputabile a veicolo non identificato ha natura risarcitoria e non è sottoposta ad altre limitazioni, se non quelle espressamente previste dalla legge. Pertanto, il Fondo è tenuto a rispondere nei confronti del danneggiato anche nel caso in cui il sinistro sia stato causato dal fatto doloso del conducente del veicolo non identificato, ed anche quando tra i veicoli coinvolti sia mancato un urto materiale. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, la quale aveva escluso la responsabilità del Fondo di garanzia per i danni subiti dal conducente di un motociclo, il quale, tentando di sfuggire ad un tentativo di rapina da parte di malviventi a bordo di un altro motociclo, era finito nell'opposto corsia di marcia, entrando in collisione con un'autovettura proveniente in senso inverso).

Riferimenti normativi: Legge 24/12/1969 num. 990 art. 19 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 21 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)