Sez. 3 - , Ordinanza n. 19368 del 03/08/2017 (Rv. 645383 - 01)
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE | Responsabilità civile da circolazione stradale - Estensione ai fatti dolosi - Configurabilità - Esclusione prevista dall'art. 1917 c.c. - Inapplicabilità nei confronti del danneggiato - Rivalsa nei confronti dell'assicurato-danneggiante - Ammissibilità - Fattispecie.
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE
In tema di assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore, la garanzia assicurativa copre anche il danno dolosamente provocato dal conducente nei confronti del terzo danneggiato, il quale, pertanto, ha diritto di ottenere dall'assicuratore del responsabile il risarcimento del danno, non trovando applicazione la norma di cui all'art. 1917 c.c. - che non costituisce il paradigma tipico della responsabilità civile da circolazione stradale, rinvenibile, invece, nelle leggi della RCA e nelle direttive europee che affermano il principio di solidarietà verso il danneggiato - salva la facoltà della compagnia assicuratrice di rivalersi nei confronti dell'assicurato-danneggiante, per il quale la copertura contrattuale non opera.(Principio affermato con riferimento ad una fattispecie in cui la autovettura era stata utilizzata come una vera e propria arma, investendo più volte la vittima nell’intento deliberato di ferirla o di ucciderla).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 122
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)