Sez. 2, Sentenza n. 8837 del 20/11/2013 Cc. (dep. 24/02/2014) Rv. 258788 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - IN GENERE | Trasmissione degli atti - Omessa trasmissione di ripresa filmata - Trasmissione delle annotazioni di servizio riportanti i risultati delle intercettazioni - Violazione art. 309, comma quinto, cod. proc. pen. - Esclusione - Fattispecie.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - IN GENERE
In tema di riesame, non costituisce violazione dell'art. 309 comma quinto cod. proc. pen. la circostanza che il PM, selezionando gli atti da produrre a sostegno della richiesta di applicazione della misura cautelare, abbia trasmesso, in luogo della videoregistrazione del fatto oggetto di indagine, annotazioni di servizio in cui erano riportati i dati relativi a quanto videoregistrato, posto che all'accusa compete la direzione dell'inchiesta e la scelta degli atti su cui basare la richiesta della misura. (Nella fattispecie la Corte ha rilevato che il GIP non aveva comunque mai preso visione della videoregistrazione ed aveva considerato per l'emissione della misura le annotazioni di servizio della P.G., regolarmente trasmesse al Tribunale del riesame).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 291 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)