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Sez. 6, Sentenza n. 39923 del 12/06/2008 Cc. (dep. 24/10/2008) Rv. 241874 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - IN GENERE | Trasmissione degli atti - Omessa trasmissione di ripresa filmata - Trasmissione del verbale di arresto - Violazione art. 309, comma quinto, cod.proc.pen. - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2008-06-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/241874-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - IN GENERE

In tema di riesame, non costituisce violazione dell'art. 309 comma quinto cod. proc. pen. la circostanza che il PM, selezionando gli atti da produrre a sostegno della richiesta di applicazione della misura cautelare, abbia trasmesso, in luogo della videoregistrazione del fatto oggetto di indagine, il verbale di arresto in cui erano riportati i dati relativi a quanto videoregistrato, posto che all'accusa compete la direzione dell'inchiesta e la scelta degli atti su cui basare la richiesta della misura (Nella fattispecie la Corte ha rilevato che, peraltro in assenza di qualunque dubbio circa l'omessa trasmissione di elementi favorevoli all'indagato, il GIP non aveva comunque mai preso visione della videoregistrazione ed aveva considerato per l'emissione della misura i verbali di arresto, regolarmente trasmessi al Tribunale del riesame).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 291 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)