Sez. 5, Sentenza n. 1109 del 07/07/1967 Ud. (dep. 02/10/1967) Rv. 105576 - 01
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE PENALE - DEPOSITO IN CANCELLERIA - COMUNICAZIONE O AVVISO - AL DIFENSORE - AVVISO DI DEPOSITO DELLA SENTENZA - NOTIFICAZIONE AL DIFENSORE DELL'IMPUTATO - DIFENSORE NON IMPUGNANTE NE DESIGNATO PER LA PRESENTAZIONE DEI MOTIVI - OBBLIGATORIETA - INSUSSISTENZA - FATTISPECIE.*
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE PENALE - DEPOSITO IN CANCELLERIA - COMUNICAZIONE O AVVISO - AL DIFENSORE - AVVISO DI DEPOSITO DELLA SENTENZA - NOTIFICAZIONE AL DIFENSORE DELL'IMPUTATO - DIFENSORE NON IMPUGNANTE NE DESIGNATO PER LA PRESENTAZIONE DEI MOTIVI - OBBLIGATORIETA - INSUSSISTENZA - FATTISPECIE.*
A norma dell'art 151 cod proc pen l'avviso di deposito della sentenza pronunciata a seguito di dibattimento deve essere notificato al difensore dell'imputato solo quando il medesimo abbia proposto impugnazione o sia stato designato dall'imputato nella dichiarazione di gravame. (nella specie, si e escluso che sussistesse alcuna nullita per la mancata notifica al difensore dell'avviso di deposito della sentenza di primo grado, in un caso in cui l'imputato era stato difeso in detto grado da un difensore di ufficio e nella dichiarazione di appello si era limitato a dichiarare che si riservava 'di far giungere in tempo utile i motivi a sostegno tramite il difensore di fiducià , successivamente all'uopo designato). (Conf 104091, anno 1967 ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 209, Cod. Proc. Pen. art. 151 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 134 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 207
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)