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Sez. 2, Ordinanza n. 1036 del 15/03/1967 Cc. (dep. 03/05/1967) Rv. 104091 - 01

ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE PENALE - DEPOSITO IN CANCELLERIA - COMUNICAZIONE O AVVISO - AL DIFENSORE - DIFENSORE NOMINATO SUCCESSIVAMENTE ALLA DICHIARAZIONE DI IMPUGNAZIONE - AVVISO DI DEPOSITO DELLA SENTENZA - NON E DOVUTO.*
Stato
decisa il 1967-03-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/104091-01

ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE PENALE - DEPOSITO IN CANCELLERIA - COMUNICAZIONE O AVVISO - AL DIFENSORE - DIFENSORE NOMINATO SUCCESSIVAMENTE ALLA DICHIARAZIONE DI IMPUGNAZIONE - AVVISO DI DEPOSITO DELLA SENTENZA - NON E DOVUTO.*

L'avviso dell'avvenuto deposito della sentenza impugnata deve essere notificato soltanto al difensore nominato nella dichiarazione di impugnazione e non anche a quello eventualmente nominato, in sostituzione del primo, durante il termine per la presentazione dei motivi. (Conf 103941, ed ivi citate, 104014, anno 1967).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 151 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)