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Sez. 1, Sentenza n. 1915 del 21/06/1971 (Rv. 352483 - 01)

TRIBUTI ERARIALI - CONTENZIOSO - AZIONE DINANZI ALL'AGO - SPESE (CONDANNA ALLE) - PROPOSIZIONE INTEMPESTIVA DELL'AZIONE GIUDIZIARIA - DIVIETO DI CONDANNA ALLE SPESE DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - DECISIONE DELLA CAUSA DOPO L'INUTILE SCADENZA DEL TERMINE DI LEGGE - INAPPLICABILITA DEL DIVIETO.*
Stato
decisa il 1971-06-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/352483-01

TRIBUTI ERARIALI - CONTENZIOSO - AZIONE DINANZI ALL'AGO - SPESE (CONDANNA ALLE) - PROPOSIZIONE INTEMPESTIVA DELL'AZIONE GIUDIZIARIA - DIVIETO DI CONDANNA ALLE SPESE DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - DECISIONE DELLA CAUSA DOPO L'INUTILE SCADENZA DEL TERMINE DI LEGGE - INAPPLICABILITA DEL DIVIETO.*

Il principio desumibile dall'art 148 della legge di registro, secondo cui l' amministrazione anche soccombente non puo essere condannata alle spese quando l'Azione giudiziaria sia promossa prima di iniziare il procedimento amministrativo per il rimborso o prima che sia decorso il termine fissato dalla legge, non e applicabile quando la causa sia stata portata alla decisione del giudice dopo la scadenza del termine suddetto, senza che l' amministrazione abbia adottato una Determinazione conforme a giustizia. (Conf 239'70, mass n 345063).*

Riferimenti normativi: Legge 30/12/1923 num. 3269 art. 148 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)