Sez. 1, Sentenza n. 239 del 05/02/1970 (Rv. 345063 - 01)
TRIBUTI ERARIALI - CONTENZIOSO - AZIONE DINANZI ALL'AGO - SPESE (CONDANNA ALLE) - PROPOSIZIONE INTEMPESTIVA DELL'AZIONE GIUDIZIARIA - DECISIONE DELLA CAUSA DOPO L'INUTILE SCADENZA DEL TERMINE DI LEGGE - DIVIETO DI CONDANNA DELL'AMMINISTRAZIONE ALLE SPESE - INAPPLICABILITA.*
TRIBUTI ERARIALI - CONTENZIOSO - AZIONE DINANZI ALL'AGO - SPESE (CONDANNA ALLE) - PROPOSIZIONE INTEMPESTIVA DELL'AZIONE GIUDIZIARIA - DECISIONE DELLA CAUSA DOPO L'INUTILE SCADENZA DEL TERMINE DI LEGGE - DIVIETO DI CONDANNA DELL'AMMINISTRAZIONE ALLE SPESE - INAPPLICABILITA.*
Il principio generale, che trova il suo testo legislativo nella legge di registro, secondo cui l' amministrazione, anche soccombente, non puo essere condannata alle spese, quando l'Azione giudiziaria sia promossa prima di iniziare il procedimento amministrativo per il rimborso o prima che sia decorso un termine fissato dalla legge, non e applicabile allorche, pur essendo stata l'Azione giudiziaria proposta intempestivamente, la causa sia stata portata alla decisione del giudice dopo trascorso il termine di legge, senza che l' amministrazione abbia adottato una Determinazione conforme a giustizia. (V 2852-67 massima n 330445 34-67 massima n 325648 538-66 massima n 321082 Conf 2303-69 massima n 341708).*
Riferimenti normativi: Legge 30/12/1923 num. 3269 art. 148 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)