Sez. 5 - , Ordinanza n. 16128 del 28/06/2017 (Rv. 644706 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - VARIAZIONE DELL'IMPONIBILE O DELL'IMPOSTA | Contratto di concessione di vendita tra la casa automobilistica ed il concessionario - "Bonus" da erogare al concessionario - Qualitativi - Caratteristiche - Regime impositivo applicabile.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - VARIAZIONE DELL'IMPONIBILE O DELL'IMPOSTA
In tema di IVA, sono soggetti all'ordinario regime impositivo i cd. bonus "qualitativi", ovvero le erogazioni pagate dalla casa produttrice di autoveicoli, attraverso il distributore nazionale, al concessionario di vendita, quale corrispettivo dello svolgimento di specifiche obbligazioni di fare, riconducibili alla categoria dei servizi ai sensi dell'art. 3, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 3 com. 1 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 26 com. 2, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)