Sez. 5, Sentenza n. 11398 del 03/06/2015 (Rv. 635690 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - VARIAZIONE DELL'IMPONIBILE O DELL'IMPOSTA | Contratto di concessione di vendita tra la casa automobilistica e il concessionario - "Bonus" da erogare al concessionario - Natura cd." mista" - Caratteristiche - Regime impositivo applicabile.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - VARIAZIONE DELL'IMPONIBILE O DELL'IMPOSTA
In tema di IVA, qualora i "bonus", erogati dalla casa automobilistica al concessionario per il raggiungimento di obbiettivi quantitativi e qualitativi, abbiano, in concreto, natura mista, in quanto il riconoscimento dello sconto sia collegato ad obbligazioni qualitative non autonome ma funzionali alla realizzazione dell'obbiettivo quantitivo (al cui verificarsi è condizionata l'esigibilità del "bonus"), sì da determinare una riduzione dei prezzi praticati dalla casa madre, ad essi trova applicazione il regime fiscale riservato agli "abbuoni o sconti" di cui all'art. 26, secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 26 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)