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Sez. 1, Sentenza n. 30774 del 25/05/2006 Ud. (dep. 18/09/2006) Rv. 234882 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI | Reati - Inottemperanza all'ordine del questore di lasciare il territorio dello Stato - Giustificato motivo - Prova - Onere di allegazione per lo straniero delle situazioni non conosciute o conoscibili dal giudicante - Motivi rilevabili di ufficio da parte del giudice - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2006-05-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/234882-01

SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI

In tema di immigrazione, ai fini della sussistenza del "giustificato motivo", inidoneo ad escludere la configurabilità del reato di inosservanza dell'ordine del questore di lasciare il territorio dello Stato, pur avendo lo straniero l'onere di allegare i motivi non conosciuti nè conoscibili dal giudicante, permane in capo al giudice il potere-dovere di rilevare direttamente, quando sia possibile, l'esistenza di ragioni che legittimano l'inosservanza dell'ordine di allontanamento.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 com. 5 CORTE COST. PENDENTE, Legge 30/07/2002 num. 189 art. 13 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)