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Sez. 5 - , Sentenza n. 24650 del 10/08/2022 (Rv. 665737 - 01)

SOCIETA' - TRASFORMAZIONE - IN GENERE | Operazioni di scissione societaria - Differente trattamento fiscale dei fondi in sospensione di imposta - Momento genetico del fondo - Irrilevanza - Elementi patrimoniali connessi alla iscrizione della riserva - Caratteristiche - Fattispecie. TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - BASE IMPONIBILE - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2022-08-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/665737-01

SOCIETA' - TRASFORMAZIONE - IN GENERE

In materia di trattamento fiscale dei fondi in sospensione d'imposta nelle operazioni di scissione di società, l'art. 123 bis, comma 9, T.U.I.R., nel testo vigente "ratione temporis", fa riferimento ad elementi dell'attivo alle cui vicende è subordinata la sospensione; ne consegue che, ferma l'irrilevanza del momento genetico del fondo, occorre valutare le condizioni cui è subordinato il regime di sospensione d'imposta, per verificare se gli eventi che riguardano specifici elementi patrimoniali della società scissa siano tali da influenzare il mantenimento o meno dello "status" di sospensione d'imposta del fondo, in ragione del singolo regime normativo che regola la costituzione della riserva. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della commissione tributaria che, pur dando atto della presenza di una riserva in sospensione di imposta e del mantenimento, in capo alla società scissa, della partecipazione in altra società, aveva ritenuto operante la regola generale dell'attribuzione proporzionale della riserva, consentendo una libera utilizzazione delle riserve, svincolata dall'elemento patrimoniale).

DPR 22/12/1986 num. 917 art. 123 bis com. 4, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 123 bis com. 9, Cod. Civ. art. 2506

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)