Sez. 5 - , Sentenza n. 3233 del 10/02/2021 (Rv. 660646 - 01)
SOCIETÀ - TRASFORMAZIONE - IN GENERE | Scissione parziale - Responsabilità per debiti fiscali antecedenti - Differenza con debiti da obbligazione civile - Contenuto - Responsabilità solidale e illimitata delle società partecipanti all’operazione - Illegittimità costituzionale - Esclusione - Fondamento.
SOCIETÀ - TRASFORMAZIONE - IN GENERE
Quando sia realizzata un'operazione di scissione parziale, la responsabilità per i debiti fiscali riguardanti gli anni di imposta ad essa antecedenti, prevista dall'art. 173, comma 13, d.P.R. n. 917 del 1986, e confermata, quanto alle somme dovute per violazioni tributarie, dall'art. 15, comma 2, d.lgs. n. 472 del 1997, diverge da quella riguardante le obbligazioni civili, soggetta invece ai limiti di cui agli artt. 2506-bis, comma 2, e 2506-quater, comma 3, c.c., in quanto, fermi gli obblighi erariali in capo alla scissa e alla designata, si estende non solo solidalmente, ma anche illimitatamente a tutte le società partecipanti all'operazione, indipendentemente dalle quote di patrimonio assegnato con detta operazione, senza che tale differente trattamento sia costituzionalmente illegittimo, siccome rispondente all'esigenza di un'agevole riscossione dei tributi nel rispetto del principio costituzionale di pareggio del bilancio e a criteri di adeguatezza e di proporzionalità, come affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 90 del 2018.
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 173 com. 12 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 15 com. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2506 bis com. 2, Cod. Civ. art. 2506 quater com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)