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Sez. 1, Sentenza n. 1186 del 06/07/1970 (Rv. 346803 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - INDICAZIONE DEI MOTIVI E DELLE NORME DI DIRITTO - MOTIVI NUOVI - DEDUCIBILITA DOPO LA NOTIFICAZIONE - ESCLUSIONE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - APPLICABILITA DEL PRINCIPIO.*
Stato
decisa il 1970-07-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/346803-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - INDICAZIONE DEI MOTIVI E DELLE NORME DI DIRITTO - MOTIVI NUOVI - DEDUCIBILITA DOPO LA NOTIFICAZIONE - ESCLUSIONE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - APPLICABILITA DEL PRINCIPIO.*

In tema di ricorso per Cassazione - nonche in tema di ricorso per regolamento di Competenza - non e consentito al ricorrente, il quale con l'impugnazione deve indicare tutte le statuizioni che intende denunciare, introdurre, dopo la notificazione del ricorso originario, nuovi motivi attraverso un successivo ricorso aggiuntivo od integrativo, anche se notificato prima della scadenza del termine per l'impugnazione, poiche l'acquiescenza alle parti non impugnate della pronuncia denunciata si determina immediatamente con la proposizione della impugnazione parziale e non gia con il decorso del termine di impugnativa. (V 3103-69, massima n 343042 1991-69, massima n 341299).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366, Cod. Proc. Civ. art. 329, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)