Sez. 2, Sentenza n. 2133 del 16/06/1956 (Rv. 880476 - 01)
LUCI E VEDUTE - LUCI DI TOLLERANZA - CODICE CIVILE ABROGATO - CODICE CIVILE VIGENTE - CARATTERE INTERPRETATIVO. LUCI E VEDUTE - DISTANZE - ART. 904 CODICE CIVILE - APPOGGIO DI COSTRUZIONE - TETTOIA - FACOLTA DI SOPPRIMERE LA LUCE.
LUCI E VEDUTE - LUCI DI TOLLERANZA - CODICE CIVILE ABROGATO - CODICE CIVILE VIGENTE - CARATTERE INTERPRETATIVO. LUCI E VEDUTE - DISTANZE - ART. 904 CODICE CIVILE - APPOGGIO DI COSTRUZIONE - TETTOIA - FACOLTA DI SOPPRIMERE LA LUCE.
A) sia a norma del codice civile abrogato, sia a norma di quello vigente (art. 902), non avente, in materia, carattere innovativo, l'apertura che non rivesta i caratteri di veduta o di prospetto e considerata come luce, anche se non abbia i requisiti richiesti dalla legge. B) la facoltà concessa al vicino dall'art. 904 codice civile, di sopprimere la luce, puo esercitarsi con l'appoggio di qualunque costruzione compresa quella di una tettoia, purché detta costruzione apporti una effettiva utilità a chi l'abbia fatta, e non abbia invece la finalita di danneggiare mediante la soppressione delle luci, il fondo contiguo.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)