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Sez. 5, Sentenza n. 12443 del 20/01/2005 Ud. (dep. 04/04/2005) Rv. 231681 - 01

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - CODICE DI PROCEDURA PENALE | Omessa pronuncia dell'ordinanza di cui all'art. 603, comma quinto, cod. proc. pen. - Mancata previsione, in tale ipotesi, della nullità assoluta - Contrasto con gli articoli 3, 24 e 111 Cost. - Manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 2005-01-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/231681-01

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - CODICE DI PROCEDURA PENALE

E manifestamente infondata, in riferimento agli articoli 3, 24 e 111 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 603, comma quinto, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede la nullità assoluta nell'ipotesi di omessa pronuncia dell'ordinanza di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, in quanto tale disciplina costituisce peculiare espressione di discrezionalità del legislatore, che non viola alcun principio costituzionale; la disposizione che prevede la pronuncia dell'ordinanza di cui al predetto art. 603, comma quinto, ha, infatti, carattere ordinatorio e non vincolante ed, in ogni caso, non può che riferirsi all'ipotesi in cui il giudice si determini nel senso dell'ammissibilità della rinnovazione, sul presupposto della non decidibilità allo stato degli atti, mentre nell'ipotesi inversa di mancata rinnovazione, il giudice non è tenuto ad adottare il relativo provvedimento di reiezione e può differirne la motivazione al momento di redazione della sentenza, nella quale può, peraltro, essere contenuto e solo implicitamente, il che trova pieno riscontro nella particolare fisionomia del processo di appello, nel vigente ordinamento processuale, in cui non è configurabile un illimitato diritto alla prova ma solo nei limiti e con le forme espressamente previsti dall'art. 603 cod. proc. pen..

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 111, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 177, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 com. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)