Sez. 6, Sentenza n. 9333 del 27/06/1995 Ud. (dep. 05/09/1995) Rv. 202595 - 01
Impugnazioni - Appello - Dibattimento - Rinnovazione dell'istruzione - Casi | Su richiesta di parte - Condizione - Non possibilità per il Giudice di decidere allo stato degli atti - Nozione di tale situazione - Contrasto con gli artt. 3, 24, 111 Cost. - Esclusione.
Impugnazioni - Appello - Dibattimento - Rinnovazione dell'istruzione - Casi
In sede di appello il Giudice ha il potere-dovere di ammettere le prove richieste da una parte solamente qualora egli ritenga di non essere in grado di decidere allo stato degli atti: tale impossibilità sussiste quando i dati probatori già acquisiti sono contraddittori od incerti nonché quando l'incombente richiesto rivesta carattere di decisività nel senso che lo stesso possa eliminare le eventuali suddette contraddizioni od incertezze oppure sia di per sè oggettivamente atto ad inficiare ogni altra risultanza. Nè l'art. 603 comma primo cod. proc. pen., nel subordinare alla sopra menzionata condizione la rinnovazione del dibattimento, si pone in contrasto con gli artt. 3, 24, 111 della Costituzione: tali disposizioni infatti nel riconoscere all'imputato il diritto al "processo giusto" non sottraggono al Giudice il potere-dovere di valutare preventivamente l'ammissibilità e la conferenza delle prove richieste.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 111, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 com. 1, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 603 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)