Sez. L, Sentenza n. 5897 del 09/11/1982 (Rv. 423657 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE - PRESUPPOSTI - EFFETTIVA EROGAZIONE SOSTENUTA DALLA PARTE VITTORIOSA - ATTRIBUZIONE DELLE SPESE ALLA PARTE RIMASTA CONTUMACE - AMMISSIBILITÀ - ESCLUSIONE.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE - PRESUPPOSTI - EFFETTIVA EROGAZIONE SOSTENUTA DALLA PARTE VITTORIOSA - ATTRIBUZIONE DELLE SPESE ALLA PARTE RIMASTA CONTUMACE - AMMISSIBILITÀ - ESCLUSIONE.*
Presupposto indefettibile della condanna alle spese di lite è che la parte, a cui favore dette spese sono attribuite, le abbia in realtà sostenute per lo svolgimento dell'attività difensiva correlata alla sua partecipazione in giudizio. Pertanto, la parte vittoriosa nel giudizio di secondo grado non può chiedere la attribuzione delle spese non erogate per la prima fase del giudizio, nella quale essa è rimasta contumace, né il giudice può provvedere alla liquidazione di esse. (Conf 2598/77, mass n 386299).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 90, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)