Sez. 3, Sentenza n. 2994 del 27/03/1987 (Rv. 452092 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE - IN FAVORE DI PARTE RIMASTA CONTUMACE - INAMMISSIBILITÀ.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE - IN FAVORE DI PARTE RIMASTA CONTUMACE - INAMMISSIBILITÀ.*
Presupposto indefettibile della condanna alle spese di lite è quello che la parte, a cui favore dette spese sono attribuite, le abbia in realtà sostenute per lo svolgimento dell'attività difensiva correlata alla sua partecipazione al giudizio, cosicché la parte in definitiva risultata vittoriosa non può richiedere (nè il giudice può attribuire) il rimborso di spese non erogate perché attinenti ad una fase processuale in cui essa sia rimasta contumace. (Conf 5897/82, mass n 423657; (Conf 2598/77, mass n 386299; (Conf 922/75, mass n 374311; (Conf 3269/73, mass n 367118).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)