Sez. 2 - , Ordinanza n. 21606 del 28/07/2021 (Rv. 661833 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE | Art. 345, comma 3, c.p.c., nel testo introdotto dal d.l. n. 83 del 2012 conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012 ā Disciplina transitoria - Assenza - Conseguenze ā Applicazione alle sentenze di primo grado pubblicate dopo lā11 settembre 2012 ā Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE
La nuova formulazione dell'art. 345, comma 3, c.p.c., introdotta dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, che prevede il divieto di ammissione, in appello, di nuovi mezzi di prova e documenti, salvo che la parte dimostri di non avere potuto proporli o produrre per causa non imputabile, trova applicazione, in difetto di un'espressa disciplina transitoria ed in base al generale principio processuale "tempus regit actum", quando la sentenza conclusiva del giudizio di primo grado sia stata pubblicata dopo l'11 settembre 2012.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Preleggi art. 11 CORTE COST., Decreto Legge 22/06/2012 num. 83 art. 54, Legge 07/08/2012 num. 134 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)