Sez. 3, Sentenza n. 8450 del 29/07/1993 (Rv. 483363 - 01)
Contratti agrari - Affitto di fondi rustici - Affitto a coltivatore diretto - Risoluzione - Inadempimento - In genere | Gravità dell'inadempimento - Criteri di valutazione ex art. 5 quarto comma della legge n. 203 del 1982 - Ambito di applicazione.
Contratti agrari - Affitto di fondi rustici - Affitto a coltivatore diretto - Risoluzione - Inadempimento - In genere
I criteri di valutazione della gravità dell'inadempimento stabiliti dal quarto comma dell'art. 5 della legge 3 maggio 1982 n. 203, a norma del quale la morosità del conduttore costituisce grave inadempimento ai fini della pronuncia di risoluzione del contratto ai sensi del secondo comma del medesimo articolo quando si concreti nel mancato pagamento del canone per almeno una annualità, sono vincolanti per il giudice solo con riguardo al rapporto di affitto, al quale la norma si riferisce, e non per gli altri contratti agrari associativi.
Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)