Sez. 3, Sentenza n. 10012 del 24/06/2003 (Rv. 564512 - 01)
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - RISOLUZIONE - INADEMPIMENTO - IN GENERE | Gravità dell'inadempimento - Criteri di valutazione ex art. 5 legge n. 203 del 1982 - Offerta da parte del conduttore di una somma nel termine per la purgazione della mora - Mancata accettazione - Disaccordo sulla misura del canone dovuto - Domanda di risoluzione del contratto - Onere del giudice di verificare "incidenter tantum" ed eventualmente anche "ex officio" la entità del debito del conduttore per canoni non corrisposti e di accertare alla stregua della somma offerta e della relativa svalutazione ed interessi la persistenza della mora - Sussistenza - Ammissibilità di ulteriori valutazioni - Esclusione.
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - RISOLUZIONE - INADEMPIMENTO - IN GENERE
In tema di contratti di affitto agrario, la valutazione, quanto al mancato pagamento del canone, della gravità e dell'importanza dell'inadempimento del conduttore in relazione all'interesse del locatore insoddisfatto non è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice, ma è predeterminata legalmente mediante la previsione di un parametro ancorato a precisi elementi, puntualmente indicati nell'art. 5, comma quarto, della legge 3 maggio 1982, n. 203 (mancato pagamento dei canoni per un importo pari almeno ad una annualità del canone stesso). Ne consegue che, assegnato, ai sensi dell'art. 46 della citata legge n. 203 del 1982, genericamente termine al conduttore per la purgazione della mora, ove il conduttore abbia fatto offerta di una certa somma, non accettata dal concedente, il giudice, qualora non sia incontrastata, tra le parti, la misura del canone dovuto, al fine di pronunziarsi sulla domanda di risoluzione, deve, "incidenter tantum", ed eventualmente anche "ex officio", da un lato, verificare quale sia il debito del conduttore per canoni non corrisposti sino alla data della ordinanza ex art. art. 46, comma settimo, della legge n. 203 del 1982, dall'altro accertare se la somma offerta, tenuta presente la svalutazione e gli interessi maturati successivamente alla scadenza dei singoli canoni, sia tale da escludere il permanere della mora pur dopo la scadenza del termine assegnato dal giudice per il pagamento, restando esclusa ogni altra valutazione.
Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 5 com. 4, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 46 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)