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Sez. L, Sentenza n. 5128 del 24/11/1977 (Rv. 388743 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - DOPO LA NOTIFICAZIONE DEL RICORSO PER CASSAZIONE - COMUNICAZIONE DA PARTE DEL DIFENSORE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1977-11-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/388743-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - DOPO LA NOTIFICAZIONE DEL RICORSO PER CASSAZIONE - COMUNICAZIONE DA PARTE DEL DIFENSORE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*

Il procedimento di Cassazione, essendo dominato dall'impulso d'ufficio, non e suscettibile di interruzione per il verificarsi di uno degli eventi di cui agli artt 299, 300 e 301 cod proc civ, si che nessuna efficacia interruttiva puo avere la comunicazione, ad opera del difensore, dell'avvenuto decesso del ricorrente dopo la notificazione del ricorso. (nella specie, trattavasi di pagamento somme per crediti di lavoro). (nella specie, trattavasi di pagamento somme per crediti di lavoro). (Conf 4391/76, mass n 383111).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 299, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 301 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)