Sez. 2, Sentenza n. 7885 del 01/02/1995 Ud. (dep. 10/08/1996) Rv. 205605 - 01
Reati contro il patrimonio - Delitti - Ricettazione - In genere | Ricettazione di reperti archeologici di particolare valore - Estinzione del reato per prescrizione - Confisca - Possibilità - Esclusione - Ragioni.
Reati contro il patrimonio - Delitti - Ricettazione - In genere
In assenza del presupposto costituito da una pronuncia di condanna, non può essere disposta la confisca di cui al primo comma dell'art. 240 cod. pen. qualora venga dichiarata la prescrizione del reato di ricettazione di reperti archeologici di particolare valore; né può applicarsi, in tali ipotesi, il precetto di cui al secondo comma, n. 2, della medesima disposizione - in tema di confisca obbligatoria - trattandosi di beni il cui trasferimento, pur se assoggettato a particolari condizioni o controlli, non rende gli stessi illeciti e la cui detenzione non può reputarsi vietata in assoluto, bensì subordinata a determinate condizioni volute dalla legge. (Nell'affermare detto principio la Corte ha annullato la sentenza che dichiarava la prescrizione del reato di ricettazione nella parte in cui aveva ordinato la confisca dei reperti archeologici ed ha precisato che la restituzione dei medesimi, in sede esecutiva, si sarebbe dovuta effettuare a favore di chi fosse risultato proprietario in base alla normativa civilistica ed alle disposizioni speciali di cui alla legge 1 giugno 1939 n. 1089).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Cod. Pen. art. 240 CORTE COST., Cod. Pen. art. 648 CORTE COST., Legge 01/06/1939 num. 1089 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)