Sez. 2, Sentenza n. 18586 del 07/04/2009 Ud. (dep. 05/05/2009) Rv. 244157 - 01
PATRIMONIO ARCHEOLOGICO, STORICO O ARTISTICO NAZIONALE (COSE D'ANTICHITÀ E D'ARTE) - IN GENERE | Reati - Condizioni per la confisca.
PATRIMONIO ARCHEOLOGICO, STORICO O ARTISTICO NAZIONALE (COSE D'ANTICHITÀ E D'ARTE) - IN GENERE
Una volta che non ricorrano le condizioni previste dall'art. 66 della legge 1 giugno 1939 n. 1089 (tutela delle cose di interesse storico e artistico) per poter procedere alla confisca di cose di interesse archeologico (non autorizzato trasferimento nei Paesi dell'Unione europea o esportazione verso Paesi terzi), essa non può essere disposta, in assenza di una pronuncia di condanna, neanche ai sensi dell'art. 240, comma secondo, n. 2, cod. pen. in tema di confisca obbligatoria, trattandosi di beni il cui trasferimento, pur se assoggettato a particolari condizioni o controlli, è consentito e la cui detenzione non può reputarsi vietata in assoluto, bensì subordinata a determinate condizioni volute dalla legge.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 240 CORTE COST., Legge 01/06/1939 num. 1089 art. 66 CORTE COST., Legge 30/03/1998 num. 88 art. 23
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)