Sez. L, Sentenza n. 12557 del 27/08/2003 (Rv. 566317 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - ULTRA ED EXTRA PETITA | Procedimento cautelare - Prosecuzione nel merito in assenza di domanda - Mutamento di rito o nullità sanabile - Esclusione - Radicale irritualità del processo - Sussistenza - Fattispecie.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - ULTRA ED EXTRA PETITA
Proposto ricorso ex art. 700 cod proc. civ. per la impugnativa di un licenziamento, qualora il giudice, anziché definire il procedimento cautelare, dia corso al giudizio di merito in assenza della proposizione della relativa domanda, non si verifica un mero mutamento del rito, né una nullità suscettibile di sanatoria, ma una radicale irritualità del processo, di cui la domanda costituisce presupposto essenziale. (Nella specie, mentre il giudice di primo grado aveva ritenuto che risultasse adeguata volontà della parte di chiedere, oltre alla tutela cautelare e di urgenza, anche la tutela di merito, il giudice di appello aveva negato tale ipotesi, escludendo ogni violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. in quanto il petitum e la causa petendi erano rimasti immutati e il mutamento del rito operato dal giudice era stato sostanzialmente accettato dalle parti. La S.C., preso atto dell'accertata mancanza di una domanda di merito, ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 700 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 669 n. 6, Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)