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Sez. 2 - , Sentenza n. 21491 del 31/08/2018 (Rv. 650038 - 01)

PROCEDIMENTI CAUTELARI - AZIONI DI NUNCIAZIONE - IN GENERE | Definizione del procedimento cautelare - Instaurazione del processo di merito - Autonoma domanda - Necessità - Difetto - Conseguenze.
Stato
decisa il 2018-08-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/650038-01

PROCEDIMENTI CAUTELARI - AZIONI DI NUNCIAZIONE - IN GENERE

In tema di azioni di nunciazione, il procedimento cautelare termina con l'ordinanza di accoglimento o rigetto del giudice monocratico o del collegio in caso di reclamo, mentre il successivo processo di cognizione richiede un'autonoma domanda di merito. Il processo di cognizione che si svolga in difetto dell'atto propulsivo di parte, a causa dell'erronea fissazione giudiziale di un'udienza successiva all'ordinanza cautelare, è affetto da nullità assoluta per violazione del principio della domanda, rilevabile d'ufficio dal giudice e non sanata dall'instaurarsi del contraddittorio tra le parti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1171 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1172, Cod. Civ. art. 2907, Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 669 quaterdecies CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 688, Cod. Proc. Civ. art. 669 octies CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)