Sez. L, Sentenza n. 11138 del 21/10/1991 (Rv. 474335 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Categorie e qualifiche dei prestatori di lavoro - Mansioni - Trasferimenti | Previo preavviso di una determinata durata, previsto dalla disciplina collettiva - Trasferta presso la medesima sede disposta prima della scadenza del termine - Illegittimità - Inosservanza dell'ordine relativo - Conseguenze.
Lavoro - Lavoro subordinato - Categorie e qualifiche dei prestatori di lavoro - Mansioni - Trasferimenti
Qualora la disciplina applicabile al rapporto di lavoro (nella specie, l'art. 16, comma terzo del contratto collettivo per l'industria metalmeccanica privata) preveda che il trasferimento del dipendente ad altra sede debba essere preceduto da un preavviso di una determinata durata, è illegittimo il provvedimento col quale il datore di lavoro, prima della scadenza del relativo termine incarichi il lavoratore di una trasferta presso la medesima sede, venendo in tal modo frustrata la finalità della disposizione, intesa a ridurre al minimo i disagi del trasferimento. Ne consegue che il lavoratore, il quale ometta di adempiere all'illegittimo ordine di ricorsi in trasferta, non può essere considerato assente ingiustificato, relativamente al periodo di durata del preavviso suddetto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1460, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)