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Sez. L, Sentenza n. 6984 del 22/05/2001 (Rv. 546892 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - TRASFERIMENTI | Previsione contrattuale di un preavviso di determinata durata - Trasferta presso la medesima sede disposta prima della scadenza del termine - Illegittimità - Inosservanza dell'ordine relativo - Conseguenze.
Stato
decisa il 2001-05-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/546892-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - TRASFERIMENTI

Qualora la disciplina collettiva (nella specie, art. 16 del c.c.n.l. dei metalmeccanici) preveda che il trasferimento del dipendente ad altra sede debba essere preceduto da un preavviso di determinata durata, è illegittimo il provvedimento con cui il datore di lavoro, prima della scadenza del termine, incarichi il medesimo dipendente di una trasferta presso la stessa sede di destinazione finale, venendo in tal modo compromessa la finalità della disposizione, intesa a ridurre al minimo i disagi del trasferimento ed a consentire al lavoratore di provvedere tempestivamente ad ogni bisogno individuale e familiare, anche abitativo, derivante dal mutamento di sede. Ne consegue che il lavoratore, il quale ometta di adempiere all'ordine di recarsi in trasferta, non può essere considerato assente ingiustificato, relativamente al periodo di durata del preavviso predetto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13, Contr. Coll. 05/07/1994 num. 16

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)