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Sez. 2, Sentenza n. 2248 del 23/06/1969 (Rv. 341614 - 01)

SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - PETIZIONE DI EREDITA (AZIONE) - IN GENERE - RIVENDICAZIONE - PRESUPPOSTI - DIFFERENZE.*
Stato
decisa il 1969-06-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/341614-01

SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - PETIZIONE DI EREDITA (AZIONE) - IN GENERE - RIVENDICAZIONE - PRESUPPOSTI - DIFFERENZE.*

Pur non potendosi escludere la qualificazione dell'Azione come petitio hereditatis per il solo fatto che la domanda abbia per oggetto beni determinati che si assumono appartenenti all'eredita, tuttavia, perche possa ritenersi sperimentata detta Azione, occorre che la controversia si incentri sull'esistenza nell'attore della qualita di erede mentre deve ravvisarsi una revindica (salvo il caso di una espressa domanda di accertamento incidentale, ex art. 34 cod.proc.civ., della qualita di erede) quando la controversia, anche per effetto delle contestazioni del convenuto, investa altri punti ed, in particolare, l'appartenenza dei beni al de cuius. (V. 1060-67, massima n. 327427 2114-66, massima n. 324113).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 533, Cod. Civ. art. 948

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)