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Sez. 2, Sentenza n. 2211 del 19/04/1979 (Rv. 398557 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA - RIVENDICAZIONE - IN GENERE - REI VINDICATIO E PETITIO HEREDITATIS - DIFFERENZE - ONERE DELLA PROVA - CONTENUTO RISPETTIVO.*
Stato
decisa il 1979-04-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/398557-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA - RIVENDICAZIONE - IN GENERE - REI VINDICATIO E PETITIO HEREDITATIS - DIFFERENZE - ONERE DELLA PROVA - CONTENUTO RISPETTIVO.*

La petitio hereditatis si differenzia dalla rei vindicatio anche quando abbia per oggetto beni determinati che si assumono appartenenti all'eredita, perche si fonda pur sempre sulla allegazione di uno status, l'universum jus ereditario, ed ha per oggetto beni che vengono riguardati come elementi costitutivi dello universum jus o quota parte di esso, con conseguente incidenza sull'Onere della prova, posto che, mentre nella revindica occorre la dimostrazione da parte dell'attore della proprieta dei beni, attraverso una serie di regolari trasferimenti per tutto il periodo di tempo occorrente per l'usucapione, nell'ipotesi di petitio hereditatis e sufficiente che l'attore provi la propria qualita di erede e il fatto che i beni al momento dell'apertura della successione fossero comunque compresi nell'asse ereditario. (V 4055/78, mass n 393660; (V 2248/69, mass n 341614; (V 1316/67, mass n 327875).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 533, Cod. Civ. art. 948, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)