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Sez. 1, Sentenza n. 1037 del 05/10/1971 Ud. (dep. 25/02/1972) Rv. 120234 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - MOTIVI DI PARTICOLARE VALORE MORALE O SOCIALE - PUTATIVITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1971-10-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/120234-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - MOTIVI DI PARTICOLARE VALORE MORALE O SOCIALE - PUTATIVITA - ESCLUSIONE.*

La circostanza attenuante prevista dall'art 62 n 1 cod pen non puo trovare applicazione ove non esista il fatto obiettivo da cui il motivo dovrebbe scaturire, non essendo sufficiente la erronea opinione dell'autore del reato. Infatti, la particolare caratteristica di tale attenuante di fondarsi-a differenza delle altre circostanze-sulle rappresentazioni interiori dell'agente, non e sufficiente a sottrarla alla disciplina generale dell'art 59 comma secondo cod pen, per cui le circostanze vanno considerate nella loro realta oggettiva, onde non e riconosciuta alcuna Rilevanza, in relazione ad esse, all'aspetto putativo.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 59 com. 2, Cod. Pen. art. 62 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)