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Sez. 3, Sentenza n. 19955 del 18/07/2008 (Rv. 604384 - 01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - IN GENERE | Circolazione dei veicoli - Sopravvenuta l.c.a. della società assicuratrice convenuta "in bonis" - Prosecuzione del giudizio nei confronti della procedura concorsuale - Sentenza di accertamento dell'obbligo dell'impresa in l.c.a. - Opponibilità all'impresa designata - Condizione - Comunicazione della pendenza della controversia con atto notificato a mezzo dell'ufficiale giudiziario - Necessità.
Stato
decisa il 2008-07-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/604384-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - IN GENERE

La disciplina di cui all'art. 23 della legge n. 990 del 1969 si applica esclusivamente nel caso di giudizio promosso nei confronti di imprese assicuratrici che, al momento del sinistro, si trovino in stato di liquidazione coatta (o che vi vengano poste successivamente), ma non anche nel caso in cui la società assicuratrice venga a trovarsi in tale situazione nel corso del giudizio. In quest'ultima ipotesi, il sopravvenire del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa dell'impresa assicurativa non impedisce che tale giudizio prosegua nei confronti della procedura di liquidazione e sia definito con una sentenza che, nei confronti dell'impresa in l.c.a., è di mero accertamento ed è opponibile all'impresa designata - a norma dell'art. 25 della legge n. 990 del 1969 - a condizione che la pendenza del giudizio le sia stata comunicata con atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario.

Riferimenti normativi: Legge 24/12/1969 num. 990 art. 21 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 23, Legge 24/12/1969 num. 990 art. 25 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)