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Sez. 3, Sentenza n. 212 del 09/01/2002 (Rv. 551470 - 01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - IN GENERE | Circolazione dei veicoli - Successiva liquidazione coatta amministrativa della società assicuratrice originariamente convenuta nel giudizio promosso dal danneggiato - Efficacia della pronuncia di condanna nei confronti dell'impresa designata dal fondo di garanzia - Condizioni - Comunicazione della pendenza del giudizio all'impresa designata - Necessità - Notificazione della sentenza di primo grado resa nei confronti dell'impresa assicuratrice - Sufficienza - Esclusione - Conseguenze - Nullità della sentenza - Configurabilità - Attitudine della sentenza così pronunciata a passare in regiudicata - Sussistenza.
Stato
decisa il 2002-01-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/551470-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - IN GENERE

La disciplina di cui all'art. 23 della legge n. 990 del 1969 si applica esclusivamente alla ipotesi di giudizio promosso nei confronti di imprese assicuratrici che, al momento del sinistro, si trovino in stato di liquidazione coatta (o che vi vengano poste successivamente), ma non anche a quella in cui la società assicuratrice venga a trovarsi in tale situazione nel corso del giudizio, poiché in tal caso, con riferimento all'opponibilità di cui all'art. 25 legge cit., è sufficiente il solo adempimento della comunicazione della pendenza del giudizio (da parte di chi vi abbia interesse) all'impresa designata con atto a mezzo di ufficiale giudiziario. Di tale comunicazione, peraltro, non può tenere luogo la notificazione della sentenza di primo grado eseguita nei confronti dell'impresa designata dopo la pronuncia della sentenza stessa, poiché detta impresa, giusta disposto dell'art. 25 legge cit., deve essere posta in grado di far valere le proprie ragioni nel giudizio già in corso, essendo il suo debito nei confronti del danneggiato potenzialmente destinato a non risultare del tutto soddisfatto dal regresso esercitabile nei confronti della liquidazione coatta dell'impresa assicuratrice originariamente convenuta in giudizio. Ne consegue che la sentenza così pronunciata deve considerarsi nulla, nonostante la notificazione all'impresa designata, per violazione della norma sulla comunicazione della pendenza del giudizio, anche se tale nullità non ne inficia l'attitudine a passare in regiudicata (sì da poter essere legittimamente eseguita anche nei confronti dell'impresa designata, salva opposizione in sede di processo di esecuzione da parte di quest'ultima).

Riferimenti normativi: Legge 24/12/1969 num. 990 art. 21 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 23, Legge 24/12/1969 num. 990 art. 25 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)