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Sez. 1, Sentenza n. 26165 del 06/12/2006 (Rv. 595068 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - RICONCILIAZIONE E TRANSAZIONE | Riconciliazione - Presupposti - Accertamento - Indagine di fatto - Apprezzamento del giudice di merito - Impugnabilità in cassazione - Limiti.
Stato
decisa il 2006-12-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/595068-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - RICONCILIAZIONE E TRANSAZIONE

L'accertamento dell'avvenuta riconciliazione tra coniugi separati, per avere essi tenuto un comportamento non equivoco che risulti incompatibile con lo stato di separazione (da compiersi attribuendo rilievo preminente alla concretezza degli atti, dei gesti e dei comportamenti posti in essere dagli stessi coniugi, valutati nella loro effettiva capacità dimostrativa della disponibilità alla ripresa della convivenza e alla costituzione di una rinnovata comunione, piuttosto che con riferimento a supposti elementi psicologici, tanto più difficili da provare in quanto appartenenti alla sfera intima dei sentimenti e della spiritualità soggettiva), implicando un'indagine di fatto, è rimesso all'apprezzamento del giudice di merito e si sottrae, quindi, a censura, in sede di legittimità, là dove difettino vizi logici o giuridici.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 157

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)