Sez. 1, Sentenza n. 2217 del 28/02/2000 (Rv. 534474 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - IN GENERE | Riconciliazione - Presupposti - Fattispecie.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - IN GENERE
Affinché lo stato di separazione possa ritenersi interrotto a causa di riconciliazione, occorre il ripristino del consorzio familiare attraverso la restaurazione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi cessata appunto con la separazione, consistendo la riconciliazione nella volontà di questi ultimi di ricostituire in pieno non solo la loro convivenza materiale, ma anche quell'unione spirituale che è alla base della convivenza medesima (nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, facendo applicazione di tale principio, aveva escluso la sussistenza dei presupposti della riconciliazione, argomentando dalla riproposizione della relativa eccezione in appello dopo un annoso giudizio di primo grado caratterizzato da aperta conflittualità tra i coniugi).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 157
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)