diritto.io

Sez. 5 - , Ordinanza n. 16229 del 10/06/2021 (Rv. 661472 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - IN GENERE | Determinazione della base imponibile - Art. 1, comma 497, della legge n. 266 del 2005 - Natura di deroga al criterio generale ex art. 43 d.P.R. n. 131 del 1986 - Conseguenze - Applicabilità alla rendita vitalizia - Esclusione - Conseguenze - Applicabilità dell’art. 46 d.P.R. n. 131 del 1986.
Stato
decisa il 2021-06-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/661472-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - IN GENERE

In tema di imposta di registro, la regola del cd. prezzo valore, posta dalla l. n. 266 del 2005, art. 1, comma 497, con riferimento agli atti di cessione di immobili ad uso abitativo e relative pertinenze, costituisce deroga al criterio legale di determinazione della base imponibile che, ai sensi del d.p.r. n. 131 del 1986, art. 43, ha riguardo al valore venale in comune commercio del bene oggetto di cessione e non può, pertanto, trovare applicazione all'atto di costituzione di rendita vitaliziala, la cui base imponibile, ai sensi del d.p.r. cit., art. 46, è determinata, in termini non omogenei, con riferimento al valore della rendita costituita, laddove quest'ultimo valore risulti superiore a quello dei beni ceduti.

Riferimenti normativi: Legge 23/12/2005 num. 266 art. 1 com. 497 CORTE COST. PENDENTE, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 43, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 46

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)