diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 3345 del 14/12/1962 (Rv. 254916 - 01)

AGENZIA (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - INDENNITA - TRATTAMENTO PREVIDENZIALE DI CUI ALL'ACCORDO COLLETTIVO DEL 1938 - RAPPORTO CON L'INDENNITA PREVISTA DAL CODICE IN CASO DI ESTINZIONE DEL CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO - PERIODO ANTERIORE AL 30 GIUGNO 1956 - DIRITTO DELL'AGENTE AL SOLO TRATTAMENTO PREVIDENZIALE - PERIODO SUCCESSIVO - DIRITTO ALL'INDENNITA SUPPLEMENTARE DI CUI ALL'ACCORDO COLLETTIVO DEL 1956.*
Stato
decisa il 1962-12-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/254916-01

AGENZIA (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - INDENNITA - TRATTAMENTO PREVIDENZIALE DI CUI ALL'ACCORDO COLLETTIVO DEL 1938 - RAPPORTO CON L'INDENNITA PREVISTA DAL CODICE IN CASO DI ESTINZIONE DEL CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO - PERIODO ANTERIORE AL 30 GIUGNO 1956 - DIRITTO DELL'AGENTE AL SOLO TRATTAMENTO PREVIDENZIALE - PERIODO SUCCESSIVO - DIRITTO ALL'INDENNITA SUPPLEMENTARE DI CUI ALL'ACCORDO COLLETTIVO DEL 1956.*

In tema di scioglimento del contratto di Agenzia, il trattamento di previdenza previsto, in favore dell'agente, dall'art 12 dell'accordo economico collettivo del 30 giugno 1938 (approvato con DL 17 novembre 1938 n 1784) non costituisce un istituto diverso dall'indennita contemplata dall'art 1751 cod civ, alla quale corrispondeva precedentemente l'indennita di cui agli articoli da 8 a 11 dello stesso accordo, ma costituisce solo una obbligatoria trasformazione in Forma previdenziale della medesima indennita, al fine di evitare ogni pericolo di danno per l'agente e di assicurare l'attuazione ed esecuzione dell'Onere imposto al preponente. Il nuovo accordo economico del 20 giugno 1956 ha innovato al sistema precedente, istituendo accanto al trattamento di previdenza ENASARCO, una indennita aggiuntiva in misura percentuale decrescente e stabilendo espressamente che essa ha effetto solo dal primo luglio 1956. Pertanto sino al 30 giugno 1956, il trattamento previdenziale previsto dall'art 12 dell'accordo del 1938 soddisfa completamente gli obblighi del preponente relativi all'indennita ex art 1751 cod civ.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1751 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)