Sez. 3, Sentenza n. 743 del 23/01/2002 (Rv. 551767 - 01)
PROFESSIONISTI - GIUDIZI DISCIPLINARI - IN GENERE | Procedimento disciplinare - Inizio - Contestazione dell'addebito - Comunicazione anteriore o contestuale all'inizio dell'attività ispettiva - Necessità - Esclusione - Fondamento.
PROFESSIONISTI - GIUDIZI DISCIPLINARI - IN GENERE
In tema di procedimento disciplinare a carico di professionisti, la contestazione dell'addebito costituisce idonea comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, non essendo ipotizzabile una comunicazione antecedente, anteriore o contestuale all'inizio dell'attività ispettiva, diretta o delegata, svolta dall'ordine professionale, perché ciò vanificherebbe la facoltà, spettante "ex lege" agli ordini professionali, di vigilare sul rispetto, nel comportamento dei propri iscritti, dei doveri inerenti alla professione.
Riferimenti normativi: Legge 07/08/1990 num. 241 art. 7, DPR 05/04/1950 num. 221 art. 39
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)