Sez. L, Sentenza n. 4670 del 27/03/2003 (Rv. 561533 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE | Ordinanza - ingiunzione emessa dalla Direzione Provinciale del Lavoro - Avviso di avvio del procedimento amministrativo - Necessità ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241 del 1990 - Esclusione - Applicazione della disciplina speciale prevista dalla legge n. 689 del 1981 - Garanzie di partecipazione del privato al procedimento.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE
In relazione alle ipotesi di ordinanza - ingiunzione emessa dalla Direzione Provinciale del lavoro non trova applicazione l'art. 7 della legge n. 241 del 1990, che impone che l'avvio del procedimento amministrativo venga comunicato ai soggetti nei cui confronti il provvedimento finale è destinato a produrre i suoi effetti. La legge n.689 del 1981 è infatti legge speciale, che prevale sulla legge generale e assicura garanzie non inferiori al minimum prescritto dalla legge generale stessa, in quanto prevede non solo che il trasgressore sia immediatamente informato dell'inizio del procedimento con la contestazione o la notificazione, ma anche che possa esercitare nel modo più ampio il proprio diritto di difesa, prima dell'emanazione dell'eventuale ordinanza - ingiunzione da parte dell'autorità competente.
Riferimenti normativi: Legge 07/08/1990 num. 241 art. 7, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)