Sez. 4, Sentenza n. 3852 del 16/02/1996 Ud. (dep. 16/04/1996) Rv. 204658 - 01
Nullità processuali - Sanatorie generali - In genere | Giudizio abbreviato - Mancata comparizione dell'imputato perché latitante - Impugnazione della sentenza da parte del difensore di fiducia, presente - Nullità della sentenza per omessa notifica al prevenuto - Omessa deduzione della nullità con l'appello - Sanatoria della stessa ex art. 183, lett. b), cod. proc. pen. - Ragioni.
Nullità processuali - Sanatorie generali - In genere
Qualora l'imputato non sia comparso nel giudizio di primo grado celebrato con il rito abbreviato perché latitante e la sentenza sia stata impugnata dal suo difensore di fiducia, presente in udienza senza eccepire la nullità della stessa per mancata notifica al prevenuto ai sensi degli artt. 442, comma terzo, e 165, comma primo, cod. proc. pen., la nullità detta non può essere dedotta in quanto sanata ex art. 183, lett. b), cod. proc. pen.. Ed infatti, la proposizione dell'appello a mezzo del difensore per motivi attinenti al merito della decisione dimostra non solo che l'imputato ha avuto conoscenza dell'atto ma che ha esercitato rispetto ad esso il diritto di difesa sicché non è più configurabile il danno che poteva derivare dall'omessa comunicazione della sentenza.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 165 com. 1, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 165 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 183 lett. B, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 183 lett. B, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 442 com. 3, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 442 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)