Sez. 5, Sentenza n. 2485 del 05/11/1998 Ud. (dep. 25/02/1999) Rv. 213076 - 01
NULLITÀ (COD. PROC. PEN. 1988) - SANATORIE GENERALI - IN GENERE | Giudizio di appello -Rituale impugnazione della sentenza di primo grado da parte di tutti gli imputati - Nullità della sentenza per omesso avviso di deposito - Esclusione - Sanatoria ex art.183 lett.b cod. proc. pen. - "Ratio".
NULLITÀ (COD. PROC. PEN. 1988) - SANATORIE GENERALI - IN GENERE
L'omesso avviso di deposito della sentenza di primo grado non inficia la validità del giudizio di appello allorché l'impugnazione sia stata ritualmente proposta da tutti gli imputati e risulti, pertanto, dimostrata l'avvenuta piena conoscenza della sentenza stessa da parte dell'appellante ed il raggiungimento comunque della finalità cui l'atto omesso era preordinato. In presenza di queste condizioni, infatti, la nullità è sanata e trova applicazione l'art.183, lett.b, cod. proc. pen.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 183 lett. B, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 183 lett. B, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 548 com. 3 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 548 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)