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Sez. 3, Sentenza n. 27584 del 20/12/2011 (Rv. 621067 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITÀ PERSONALE - IN GENERE | Danno da invalidità permanente parziale - Ritardato pagamento - Interessi compensativi e rivalutazione monetaria - Decorrenza - Dalla cessazione dell'invalidità temporanea.
Stato
decisa il 2011-12-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/621067-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITÀ PERSONALE - IN GENERE

Il danno risarcibile in caso di invalidità non concerne la incapacità lavorativa in sé, ma la conseguenza del mancato guadagno e, nel caso di invalidità permanente, la riduzione della capacità di guadagno; ne consegue che, trattandosi di debito di valore, la liquidazione deve essere adeguata ai valori monetari del momento della pronuncia giudiziale definitiva, tenendosi conto della sopravvenuta svalutazione monetaria, mentre la decorrenza degli interessi compensativi e della rivalutazione monetaria va fissata nel momento in cui il danno si è verificato; tale momento, per il danno da invalidità permanente parziale che sia successivo ad un periodo d'invalidità temporanea liquidato separatamente, deve essere individuato non nella data dell'infortunio, ma nel momento in cui è cessata l'invalidità temporanea e si sono consolidati i postumi permanenti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)