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Sez. 2, Sentenza n. 3636 del 16/02/2007 (Rv. 595365 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - SENTENZE - NON DEFINITIVE - IN GENERE | Giudizio di scioglimento di comunione immobiliare - Sentenza non definitiva dichiarativa della comoda divisibilità del bene comune - Avvenuta impugnazione di detta sentenza - Conseguente approvazione del progetto divisionale predisposto dal giudice istruttore - Rigetto dell'appello per infondatezza delle contestazioni attinenti alla supposta indivisibilità dell'immobile oggetto di comunione - Ricorso per cassazione da parte dell'appellante - Eccezione di inammissibilità dei controricorrenti fondata sulla sopravvenuta esecutività del progetto divisionale approntato dal g.i. - Infondatezza - Ragione giustificativa.
Stato
decisa il 2007-02-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/595365-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - SENTENZE - NON DEFINITIVE - IN GENERE

Qualora, a seguito di domanda di scioglimento di comunione immobiliare, sia stata emessa sentenza non definitiva dichiarativa dell'invocato scioglimento e della comoda divisibilità del bene immobile, con la conseguente proposizione di appello avverso tale sentenza, e, poi, il giudice istruttore abbia approvato con ordinanza il progetto divisionale per mancanza di contestazioni, divenuto perciò esecutivo, l'accoglimento del suddetto appello determinerebbe, ai sensi dell'art. 336, comma secondo, cod. proc. civ., la caducazione di tutti gli atti ed i provvedimenti dipendenti dalla sentenza riformata e, quindi, nel caso prospettato, anche dell'indicato progetto divisionale dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 789, comma terzo, cod. proc. civ., rinveniente il suo presupposto logico-giuridico proprio nella menzionata sentenza non definitiva. Pertanto, nel caso di rigetto del richiamato appello, deve ritenersi che l'appellante sia legittimato a proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza a lui sfavorevole emanata dal giudice di appello, con la conseguente reiezione dell'eccezione (come proposta nella specie dai controricorrenti) basata sulla circostanza della precedente intervenuta esecutività del progetto divisionale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 720, Cod. Civ. art. 726, Cod. Civ. art. 727, Cod. Proc. Civ. art. 336 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 340, Cod. Proc. Civ. art. 785, Cod. Proc. Civ. art. 789

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)