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Sez. 2, Sentenza n. 363 del 13/01/1995 (Rv. 489669 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - EFFETTI DELLA RIFORMA O DELLA CASSAZIONE | Riforma o cassazione della sentenza non definitiva - Conseguenze - Ricorso contro la sentenza definitiva - Inammissibilità - Rilevabilità d'ufficio in cassazione.
Stato
decisa il 1995-01-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/489669-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - EFFETTI DELLA RIFORMA O DELLA CASSAZIONE

La riforma o la cassazione della sentenza non definitiva pone nel nulla le pronunce rese con la sentenza definitiva, in quanto dipendenti dalla sentenza riformata o cassata (art. 336, secondo comma, cod. proc. civ.) e determina la sopravvenuta inammissibilità del ricorso prodotto contro tale ultima sentenza, per la mancanza, al momento della decisione, del provvedimento impugnabile, rilevabile d'ufficio anche nel giudizio di legittimità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 336

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)