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Sez. 5 - , Ordinanza n. 29895 del 30/12/2020 (Rv. 660103 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE | Trasferimento immobiliare - Cessione soggetta ad IVA - Agevolazione ex art. 32, comma 2, d.P.R. n. 601 del 1973 - Incompatibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2020-12-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/660103-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE

In tema di agevolazioni fiscali, l'imponibilità ai fini IVA di un atto non esclude l'applicazione ad esso della norma speciale dell'art. 32, comma 2, del d.P.R. n. 601 del 1973 che prevede l'esenzione dalle imposte catastale e ipotecaria.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 601 art. 32 com. 2 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 48

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)