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Sez. T, Ordinanza n. 285 del 07/01/2025 (Rv. 673820-01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE | Edilizia pubblica residenziale - Cessione soggetta ad IVA - Agevolazione ex art. 32, comma 2, del d.P.R. n. 601 del 1973 - Incompatibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2025-01-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/673820-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE

In tema di agevolazioni fiscali, l'imponibilità di un atto ai fini IVA non esclude l'applicazione ad esso della norma speciale di cui all'art. 32, comma 2, del d.P.R. n. 601 del 1973, il quale, con riferimento agli atti di assegnazione aventi per oggetto la proprietà di immobili costruiti nell'ambito di programmi di edilizia pubblica residenziale di cui alla l. n. 865 del 1971, ha per oggetto l'esenzione dalle diverse e autonome imposte catastale e ipotecaria.

DPR 29/09/1973 num. 601 art. 32 com. 2, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 48, DPR 26/06/1986 num. 131 art. 40

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)