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Sez. L - , Sentenza n. 3916 del 11/02/2019 (Rv. 652888 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE | Contributi Inarcassa - Base reddituale - Determinazione - Concordato preventivo biennale ex art. 33 del d.l. n. 269 del 2003 - Rilevanza - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2019-02-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/652888-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE

In tema di previdenza per ingegneri e architetti, ai fini della determinazione della base reddituale per il computo del contributo soggettivo non รจ utilizzabile il reddito determinato in sede di concordato preventivo biennale di cui all'art. 33 del d.l. n. 269 del 2003, conv. con modif. dalla l. n. 326 del 2003, che concerne l'obbligazione tributaria ma non anche il rapporto obbligatorio contributivo tra il professionista e la Cassa di previdenza, in assenza di una previsione normativa che deroghi al criterio del reddito effettivo imponibile.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/09/2003 num. 269 art. 33, Legge 24/11/2003 num. 326 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)