Sez. L, Sentenza n. 8464 del 13/04/2011 (Rv. 616666 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERESSE AD AGIRE | Concordato fiscale - Accertamento dell'applicabilità nei confronti della Cassa Nazionale di assistenza e previdenza dei dottori commercialisti - Interesse ad agire in giudizio - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERESSE AD AGIRE
In tema di concordato fiscale, sussiste l'interesse ad agire del soggetto il quale ne chieda l'accertamento dell'applicabilità (ex art. art. 33 d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003, n. 326) nei confronti della Cassa Nazionale di assistenza e previdenza dei dottori commercialisti, sia per l'incertezza oggettiva inerente il versamento dei contributi (derivante dalla posizione assunta dalla Cassa in sede stragiudiziale, in quanto tendeva ad orientare la condotta degli iscritti, ed in sede giudiziale, in quanto si riservava di chiedere il ricupero dei contributi non versati alla luce delle "chiare disposizioni" fornite agli iscritti), sia per evitare le conseguenze dell'infedele comunicazione derivanti - ove risulti fondata l'interpretazione della Cassa - direttamente dalla legge (ai sensi dell'art. 17, quarto comma, legge 29 gennaio 1986, n. 21, quanto alle sanzioni, e del successivo art. 18, quinto comma, quanto agli interessi).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Decreto Legge 30/09/2003 num. 269 art. 33, Legge 29/01/1986 num. 21 art. 17 com. 4, Legge 29/01/1986 num. 21 art. 18 com. 5, Legge 24/11/2003 num. 326 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)