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Sez. 5 - , Sentenza n. 2635 del 27/01/2023 (Rv. 666916 - 02)

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - TERRITORIALITA' DELL'IMPOSIZIONE (ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI) | Direttiva "madre-figlia" e/o convenzione Italia - Francia contro le doppie imposizioni - Applicazione - Indebito beneficio fiscale - Necessità di esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2023-01-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/666916-02

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - TERRITORIALITA' DELL'IMPOSIZIONE (ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI)

In tema di imposte sui dividendi azionari corrisposti da una società "figlia" residente in Italia ad una società "madre" residente in Francia, l'applicazione combinata della Convenzione contro le doppie imposizioni, firmata tra Italia e Francia il 5 ottobre 1989 e ratificata con l. n. 20 del 1992, e delle direttive c.d. madre-figlia (1990/435/CEE e 2011/96/UE) non può concretarsi in un indebito beneficio fiscale: la disciplina combinata, infatti, da un lato mira ad evitare un eccesso di tassazione sui medesimi profitti da parte di diversi soggetti impositori, dall'altro, non può

risolversi in agevolazioni fiscali tese a favorire i gruppi articolati su più ordinamenti rispetto a quelli di rilevanza statale.

Legge 07/01/1992 num. 20, Decreto Legisl. 06/03/1993 num. 136, Direttive del Consiglio CEE 23/07/1990 num. 435, Direttive del Consiglio CEE 30/11/2011 num. 96

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)